Segreteria Federale

Roma, 19 dicembre 2003
Circolare n. 57/2003

Società affiliate
Organi Federali Centrali e Territoriali
Arbitri

LORO INDIRIZZI

 

OGGETTO: Regolamento Sportivo federale - modifica art. 15.8

Si rende noto che il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione, ha modificato come segue l’art. 15.8 del Regolamento in oggetto (in corsivo sottolineato il testo aggiunto), evidenziando la natura strettamente sportiva (medaglie, coppe, trofei, diplomi) dei premi da conferire nel corso delle cerimonie di premiazione:

Art. 15.8 – sostanza e tipo dei premi
"La tipologia dei premi da conferire ai premiati deve essere strettamente di natura sportiva (medaglie, coppe, trofei, diplomi, ecc.) e, assieme alla loro sostanza, è di esclusiva decisione della Società Organizzatrice.

Qualsiasi altro premio, al di fuori di quanto sopra, è da considerarsi complementare e non sostitutivo.

La definizione del tipo e della sostanza dei premi da conferire ai premiati è di esclusiva decisione della Società organizzatrice.

Eventuali premi in denaro sono sottoposti ai limiti imposti dalla normativa FITA e CIO per il mantenimento dello stato di dilettante ed alla vigente Normativa Fiscale Italiana.

Sono comunque espressamente vietate, per tutte le premiazioni, insegne, effigi o articoli di ogni tipo riportanti o riproducenti simboli di Partiti o organizzazioni Politiche e/o religiose.

L'elenco dei premi e la struttura della premiazione devono essere esplicitamente indicati sul programma della Gara. L’omessa indicazione totale o parziale di tali dati non assolverà comunque la Società Organizzatrice dal prevedere la premiazione secondo il presente regolamento."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)